Conflitto russo ucraino

L'Unione Europea ha adottato, ad oggi, verso la Federazione russa sei pacchetti di sanzioni, tra cui misure restrittive mirate (sanzioni individuali), sanzioni economiche e misure diplomatiche. Ha inoltre adottato sanzioni nei confronti della Bielorussia in risposta al suo coinvolgimento nell'invasione dell'Ucraina (restrizioni commerciali ecc) e sanzioni verso l’Ucraina (limitatamente alle regioni, sotto il controllo russo, di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson ).

Panoramica sui regolamenti UE e sulle misure restrittive 

Per una panoramica sui regolamenti UE e sulle misure restrittive imposte è possibile consultare il sito del Consiglio Europeo e il sito dell'Agenzia delle Dogane

Per quanto riguarda le sanzioni individuali, è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con i soggetti elencati Regolamento (UE) N. 269/2014 del Consiglio, modificato da ultimo dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio dell'8 aprile 2022. 

Poiché le restrizioni riguardano anche le operazioni indirette si consiglia alle imprese di verificare   che i beni, anche se esportabili, non siano destinati a persone fisiche o giuridiche coinvolte dalle sanzioni. L’impresa venditrice/produttrice del prodotto ha sempre responsabilità nella transazione commerciale, anche nel caso in cui sia un terzo che effettuerà successivamente l’esportazione verso lo Russia.

L'Unione Europea pubblica periodicamente la lista consolidata delle persone, gruppi o entità soggette a sanzioni finanziarie. La  verifica va fatta puntualmente. Consulta il sito dell'Unione Europea

Tra le varie sanzioni economiche previste vi sono anche  il divieto di importazione e quello di esportazione di alcune tipologie di prodotti. Gli allegati di cui  al Regolamento (UE) 2014/833 elencano una serie di voci doganali soggette a divieto di esportazione e importazione, specificando la natura e la funzione.

Beni di cui è vietata esportazione: allegato II (siderurgici), allegato X (macchine e impianti), allegato XI (beni e tecnologie aviazione o industria spaziale), allegato XVIII (beni di lusso di valore superiore a 300 euro, salvo diversamente specificato) allegato XX (carboturbi e gli additivi per carburanti) allegato XXIII (beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe ) 

Beni di cui è vietata l’importazione, l’acquisto e il trasporto allegato XVII (prodotti siderurgici) allegato XXI (beni e tecnologie) allegato XXII (prodotti del carbone) 

Per verificare se i beni sono soggetti a restrizioni all'esportazione imposte dall'UE è raccomandabile consultare puntualmente e preventivamente la banca dati AIDA/TARIC
E' fondamentale disporre della corretta classificazione doganale ed eseguire il controllo non solo sul bene finito, ma, in caso di impianti, anche sui componenti, che andranno opportunamente classificati.

Per un approfondimento sui prodotti vietati e sulle eventuali eccezioni al divieto è possibile consultare anche: 

Poiché le restrizioni non riguardano solo le operazioni commerciali dirette, ma anche quelle indirette, gli esportatori sono tenuti a verificare che le merci vendute non vengano riesportate in Russia dal proprio cliente, soprattutto se ubicato in Paesi che non applicano sanzioni verso la Federazione russa (per esempio la Cina, la Serbia o la Turchia).

Pur non  sussistendo un divieto generale all'esportazione verso la Federazione russa è necessario che gli operatori economici adottino rigorose procedure di controllo al fine di evitare sanzioni in caso di violazione dei divieti in vigore, che si ribadisce non riguardano soltanto alcune categorie merceologiche, ma determinati soggetti banche, nonché le transazioni finanziarie.

Il mancato rispetto delle restrizioni è sanzionato dall’art. 20 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, che prevede, per le diverse condotte, la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000€ a un massimo di 250.000€, oltre la confisca dei beni oggetto del reato.

Riflessi conflitto russo ucraino sull'attività camerale: certificati di origine, visti e  carnet ata

1) Il rilascio dei Carnet ATA verso la Federazione russa  e l'Ucraina è attualmente sospeso a causa del venir meno delle garanzie cauzionali, che sono alla base dell'operatività del sistema ATA, in caso di eventi bellici. Il rilascio di Carnet ATA verso la Bielorussia sarà invece oggetto di valutazione
2) Il rilascio di certificati di origine con destinazione Federazione russa, Bielorussia e Ucraina (limitatamente alle regioni, sotto il controllo russo, di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson ) viene effettuato solo se alla pratica telematica viene allegata, firmata digitalmente,  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta che: 
● i  beni non rientrano tra quelli assoggettati alle restrizioni all’esportazione, secondo le disposizioni previste dalla normativa dell’unione europea;
● che i soggetti destinatari di tali beni non rientrano tra quelli designati dalla normativa dell’unione europea quali destinatari di sanzioni ecc.)
3) I visti su documenti per l'estero (fatture, listini, dichiarazioni ecc) finalizzati a future esportazioni nella Federazione russa, in Bielorussia e in Ucraina (limitatamente alle regioni, sotto il controllo russo, di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson ) sono apposti solo se alla pratica telematica di richiesta visto viene allegata, firmata digitalmente, la suddetta dichiarazione sostitutiva
4) Non si rilasciano  attestazioni di forza maggiore per la mancata esecuzione di contratti.
Vista la fase di  incertezza del commercio internazionale per il susseguirsi di crisi - anche di diversa natura - e considerata l’impossibilità di prevedere gli impatti sui rapporti commerciali, è opportuno che le imprese inseriscano nei contratti internazionali clausole di salvaguardia ad hoc, in particolare la clausola sulla forza maggiore.

E' opportuno disciplinare anche espressamente l’allocazione dei costi a seguito di termination o sospensione del contratto (pagamenti per forniture già eseguite, costi sostenuti per il reperimento materie prime, manodopera etc.). 

Sulla clausola di forza maggiore si può fare riferimento a quelle proposte da ICC che sono state revisionate nel 2020 e prevedono tra le varie cause anche quelle di «sanzioni» e «embarghi». Le clausole sono proposte da ICC in due versioni: «long form» e «short form». Consultare il sito ICC Italia

Se nei contratti di vendita internazionale è stata inserita una specifica clausola a tutela
dell’inadempimento per forza maggiore, sarà possibile la sospensione o risoluzione del
contratto.

5) Non vengono apposti  visti su dichiarazioni che facciano riferimento a deroghe o esclusioni dalle misure restrittive, né sulla destinazione d'uso delle merci

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pubblicato il 20/07/2022 ultima modifica 13/10/2022
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