Agenti e rappresentanti di commercio

Inizio attività di agenti e rappresentanti di commercio

E' agente colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra parte, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona (art. 1742 c.c.). Il rappresentante (art. 1388 c.c.) ha, inoltre, il potere di concludere i contratti.

La Legge 3 maggio 1985, n. 204, contiene la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 26/3/2010 n. 59, è stato soppresso il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'art. 2 della Legge 204/'85 e l'attività di agente e rappresentante è stata assoggettata a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990 da presentarsi, per il tramite della Comunicazione Unica, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo ove si intende esercitare l'attività.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio e sono state individuate le modalità di passaggio dei soggetti già iscritti nel soppresso Ruolo, nonché i termini entro i quali occorre presentare le relative istanze/denunce all'Ufficio del Registro delle Imprese, pena l'inibizione della continuazione dell'attività.

Per approfondimenti in merito agli adempimenti previsti dal citato D.M. 26/10/2011,  alle modalità e ai termini, si veda la 

Tabella riepilogativa degli adempimenti degli agenti e rappresentanti.

Modulistica e adempimenti

La modulistica per la presentazione delle istanze di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Rea degli Agenti e rappresentanti, è disponibile in DIRE che consente, oltre alla creazione della domanda/denuncia per il registro delle imprese, anche la compilazione e creazione del modello "ARC".

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Per la dichiarazione di inizio dell'attività presso la sede o presso l'unità locale, occorre compilare la sezione "SCIA" del modello ARC.

Nella modulistica registro imprese/REA occorre descrivere analiticamente l'attività iniziata, specificando se trattasi di agente o di rappresentante, in conformità a quanto risulta dal mandato/lettera di incarico che dovrà essere allegato in copia.

I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società, i preposti e tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità mediante compilazione della sezione "REQUISITI" del modello ARC.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa deve nominare almeno un soggetto, amministratore o preposto, in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività.

Requisiti

Per l'esercizio dell'attività è necessario il possesso di requisiti professionali e di onorabilità. I requisiti devono essere posseduti da titolari di impresa individuale, legali rappresentanti di società, preposti e tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa.

Requisiti professionali:
E' necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. Si veda la tabella dei titoli di studio abilitanti. Si tratta di elenco non esaustivo; l'ufficio prenderà in considerazione ulteriori titoli di studio previa verifica che il piano di studi ovvero l'elenco degli esami sostenuti (da allegare alla pratica) sia coerente con le previsioni normative.
  • pratica maturata per almeno due anni nell'ultimo quinquennio in qualità di:
    • viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite,
    • lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite. Le mansioni di direzione ed organizzazione si ritengono implicite, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nell'inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali: ad es. 1° e 2° commercio e 6° e 7° industria. Qualora il soggetto, pur avendo svolto mansioni di direzione e organizzazione delle vendite, abbia una qualifica generica (ad es. impiegato  4° livello) è necessario produrre specifica documentazione a comprova, ed in particolare:
      • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa presso cui il soggetto ha prestato l'attività, in relazione alle mansioni svolte;
      • copia delle buste paga riportanti l'indicazione del livello contrattuale;
      • copia del mansionario o del contratto di lavoro, oppure della "scheda professionale" rilasciata dal centro per l'impiego;
      • ulteriore documentazione anche ad uso interno dell'impresa, da cui risulti l'effettivo impiego del soggetto nelle funzioni di direzione ed organizzazione delle vendite.
    • coadiuvante di agenti e rappresentanti (regolarmente iscritto all'INPS)
    • titolare, collaboratore familiare o coaudiutore di negozio, legale rappresentante o consigliere (in quest'ultimo caso è necessario dimostrare l'effettivo svolgimento della attività) di società con attività di vendita, somministrazione o produzione
  • corso di qualificazione
  • iscrizione nella apposita sezione del REA di cui all'art. 74 c.5 del Dlgs 59/2010
  • iscrizione al soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (requisito valido fino al 31/12/2019)

Al fine di valutare la pratica maturata come dipendente, la SCIA deve essere compilata anche al riquadro "NOTE requisiti", indicando il tipo di contratto, il livello di inquadramento, le mansioni e la data di cessazione del rapporto.


Requisiti di onorabilità

E' necessario, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 204/85, il possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere interdetto o inabilitato;
  • non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o sia stata concessa la sospensione condizionale della pena per:
    delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

Si precisa che sono ostativi all'esercizio dell'attività anche i reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 CPP.

Non possono, inoltre, esercitare l'attività coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione contro la deliquenza mafiosa, a norma del Dlgs. 159/2011 e della Legge 646/1982.

Autocertificazione ANTIMAFIA:
l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) va comprovata mediante la compilazione dell’apposita AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011 da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto.

Incompatibilità

L'agente e rappresentante di commercio non può svolgere attività di mediazione né di lavoro dipendente; fanno eccezione i rapporti di dipendenza di pubblico impiego in regime di part-time non superiore al 50%.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercitano regolarmente l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie od unità locali per svolgere la medesima attività.

Iscrizione nell'apposita sezione del REA

I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA mediante la compilazione della sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)" del modello ARC. Per la compilazione si veda la scheda adempimento di iscrizione nella sezione del REA di persona fisica non impresa.

Modifiche

Ogni modifica relativa all'attività o alle persone deve essere comunicata all'Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'evento, mediante la compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello ARC.

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'Ufficio del Registro delle Imprese provvede ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA o dall'iscrizione nell'apposita sezione del REA, alla verifica della permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività. 
In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito viene avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività o di cancellazione dalla apposita sezione del REA; il conseguente provvedimento, viene iscritto d'ufficio nel REA, determinando l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

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pubblicato il 15/07/2020 ultima modifica 19/03/2024
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